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Informativa sicurezza


VALUTAZIONE DEI RISCHI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs 81/08


ESTRATTO DEL D.Lgs. 81/08


OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Articolo 18 - D.Lgs. 81/08
  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
    1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
    2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
    3. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
    5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    7. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
    8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    9. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    10. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
    11. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    12. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
    13. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
    14. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    15. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    16. comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
    17. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
    18. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e im-mediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
    19. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
    20. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
    21. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in rela-zione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    22. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    23. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di ido-neità.
  2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    1. la natura dei rischi;
    2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
    3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    4. i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
    5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Articolo 19-D.Lgs. 81/08
  1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo

COMPITI DEL PREPOSTO

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e per gli effetti della delega aziendale ad essi conferita i Preposti per la sicurezza, in possesso delle necessarie capacità professionali per la conoscenza approfondita del ciclo lavorativo, delle attrezzature e dei prodotti impiegati, sono chiamati a:
  1. Dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione impartite dal Datore di Lavoro e/o dai Dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa.
  2. Rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in relazione all'attività svolta. Provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori a Lei affidati, in ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di prevenzione-protezione adottate, nonché all'utilizzo dei dispositivi di pro-tezione individuale (DPI). Ciò mediante la consegna di materiale informativo, la promozione di momenti formativi sul campo (affiancamento per i neoassunti in ser-vizio e formazione "on job" per il rimanente personale, anche con l'intervento, se necessario, di consulenti esperti esterni all'unità operativa) e di momenti informativi. Attestare l'avvenuta informazione, verificare ed attestare l'esito positivo dell'avvenuta formazione (ove non diversamente previsto).
  3. Impedire che lavoratori non adeguatamente formati ed informati vengano assunti in servizio ordinario.
  4. Vigilare sull'osservanza delle norme di prevenzione-protezione e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Ciò mediante controlli e verifiche sull'applicazione delle corrette procedure e metodiche di lavoro da parte dei lavoratori e sull'utilizzo dei DPI messi a disposizione dal Datore di Lavoro; la memoria scritta dell'attività di controllo e verifica rimane e viene conservata tra gli allegati al relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o al Piano di Sicurezza (PS).
  5. Verificare se, nelle diverse fasi di lavoro, si presentino rischi imprevisti, quindi segnalarlo tempestivamente al Dirigente e/o al Datore di Lavoro e prendere le opportune cautele. Qualora si determini una situazione di rischio grave e immediato per gli operatori, sarà suo preciso dovere segnalarlo immediatamente al Dirigente e/o al Datore di Lavoro e provvedere affinché le connesse lavorazioni siano sospese con decorrenza immediata.
  6. Assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili, operando un controllo quotidiano sulla loro praticabilità ed organizzando il lavoro in modo tale da evitare, per quanto possibile, il deposito di attrezzature e materiali lungo i corridoi e segnalando al Dirigente e/o Datore di Lavoro eventuali guasti o malfunzionamenti evidenti di impianti ed elementi strutturali (porte REI, rilevatori di fumo e calore, estintori, idranti, ecc.).
  7. Attuare il piano di manutenzione delle attrezzature, macchine ed impianti e predi-sporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. Controllare quotidianamente il corretto funzionamento delle apparecchiature, macchine ed impianti segnalandone tempestivamente al Dirigente e/o al Datore di Lavoro eventuali malfunzionamenti. Ciò attraverso un controllo quotidiano e l'inoltro delle segna-lazioni di eventuali malfunzionamenti al Dirigente e/o al Datore di lavoro. Qualora i malfunzionamenti riscontrati siano tali da determinare situazioni di rischio grave e immediato per gli operatori, sarà suo preciso dovere segnalarlo immediatamente al Dirigente e/o al Datore di Lavoro e provvedere affinché le connesse lavorazioni sia-no sospese con decorrenza immediata.
  8. Attuare le misure organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature, macchine ed impianti da parte dei lavoratori e per im-pedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non siano adatte. Ciò mediante il controllo quotidiano del personale di cui sovrintende l'attività e che è abilitato all'utilizzo delle attrezzature, macchine ed impianti presenti all'interno della struttura e/o dell'unità operativa.
  9. Controllare il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose. Ciò mediante il controllo del rispetto delle corrette procedure da parte del personale di competenza abi-litato all'utilizzo delle sostanze pericolose presenti all'interno della struttura e/o dell'unità operativa.
  10. Dare attuazione alle prescrizioni antincendio e di evacuazione relative all'area, re-parto o struttura di sua competenza. Ciò mediante un controllo quotidiano del com-portamento dei lavoratori in riferimento ad attività (vietate) che potrebbero attivare sorgenti di innesco di incendio (fumare, uso improprio di fiamme libere, utilizzo im-proprio di apparecchiature elettriche, ecc.) o rendere più difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio (ostruire le vie di esodo, coprire la segnaletica di sicurezza, ecc.) e attraverso la partecipazione a simulazioni di applicazione del piano digestione delle emergenze (P.E.I.).
  11. Dare attuazione e coordinare le relative procedure di emergenza incendi, evacuazione e pronto soccorso previste dal P.E.I. relativamente all'area reparto e/o struttura di sua competenza.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 33 - D.Lgs. 81/08
  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
    1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
    2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
    3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
    6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Articolo 50 - D.Lgs. 81/08
  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
    4. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
    5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
    8. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
    9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;
    10. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
    11. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    12. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

USO E REQUISITI DEI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Art. 75. D. Lgs 81/08
Obbligo di uso
  1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76. D. Lgs 81/08
Requisiti dei DPI
  1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
  2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
    1. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
    2. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
    3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
    4. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

OBBLIGHI DEL LAVORATORI

Art. 78. D. Lgs 81/08
  1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
  2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
  3. I lavoratori:
    1. provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
    2. non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
  4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
  5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

IGIENE E PREVENZIONE NELL'ASSISTENZA AI PAZIENTI

PRECAUZIONI STANDARD

A chi si applicano:
Le Precauzioni Standard si applicano per l’assistenza di TUTTI I PAZIENTI

Lavaggio delle mani:
  • lavarsi le mani dopo aver toccato sangue, liquidi corporei, secreti, escreti e oggetti contaminati sia che si siano indossati i guanti oppure no
  • lavarsi le mani in ogni caso dopo la rimozione dei guanti ogni qualvolta ci siano stati contatti con pazienti o liquidi o materiali di derivazione biologica (l’uso dei guanti non sostituisce la necessità del lavaggio delle mani)
  • usare un semplice sapone lavando le mani per almeno 10 - 15 secondi
  • l’uso di un agente antisettico ( clorexidina , povidone iodio es: Hibiscrub, Brunoil Hplus) va considerato solo dopo il lavaggio con sapone e nei casi in cui ci sia stato significativo contatto o contaminazione con liquidi o materiali di derivazione biologica.

Uso dei guanti:
  • indossare guanti (sono sufficienti guanti puliti non sterili) prima di toccare sangue, liquidi corporei, secreti, escreti e oggetti contaminati
  • indossare guanti prima di toccare mucose e cute non integra
  • cambiarsi i guanti nel corso di manovre o procedure ripetute sullo stesso paziente dopo il contatto con materiale che può contenere una elevata concentrazione di microrganismi
  • cambiare i guanti in caso di verifica o dubbio di lesione degli stessi e lavarsi le mani prima di indossarne di nuovi
  • rimuovere prontamente i guanti dopo l’uso, che deve essere limitato allo stretto indispensabile
  • lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti
  • non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l’epidermide con i guanti
  • non toccare con i guanti attrezzature, telefono, porte se sono attrezzature "pulite" e non allontanarsi dal luogo di lavoro indossando i guanti
  • i guanti devono essere della giusta misura.

Uso di mascherine, occhiali protettivi, schermi facciali:
  • usare una mascherina ed occhiali protettivi e/o uno schermo facciale per proteggere le mucose di occhi, naso, bocca durante le procedure e le attività di assistenza al paziente che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti.

Uso del camice:
  • indossare un camice (con le maniche lunghe) per proteggere la cute e per prevenire l’imbrattamento di indumenti durante le procedure e le attività di assistenza al paziente che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti
  • scegliere un camice che sia appropriato per le attività e la quantità di liquidi corporei che si possono produrre accidentalmente
  • rimuovere il camice sporco il più presto possibile e lavarsi le mani

Strumenti per l’assistenza al paziente:
  • manipolare gli strumenti impiegati per l’assistenza al paziente sporchi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti in modo da prevenire l’esposizione di cute e mucose, la contaminazione di indumenti e il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o all’ambiente.

Biancheria:
  • maneggiare, trasportare e trattare la biancheria usata sporca di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti in modo da prevenire l’esposizione di cute e mucose, la contaminazione di indumenti e il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o all’ambiente.

Aghi o strumenti taglienti:
  • preoccuparsi di prevenire incidenti quando si impiegano aghi, bisturi ed altri strumenti o dispositivi taglienti, quando si manipolano strumenti taglienti dopo le procedure, quando si puliscono gli strumenti impiegati, quando si eliminano gli aghi usati.
  • non incappucciare mai gli aghi impiegati o altrimenti non usare mai entrambe le mani (operazioni con una sola mano) e adoperare gli appositi dispositivi dei contenitori rigidi per taglienti
  • non rimuovere con le mani gli aghi usati dalle siringhe monouso
  • non rompere, manipolare, piegare gli aghi usati con le mani
  • gli aghi, le lame, gli strumenti taglienti vanno eliminati negli appositi contenitori di sicurezza resistenti alla foratura
  • i contenitori di sicurezza non vanno riempiti fino all'orlo ma al massimo per 3/4 (salvo attenersi alle indicazioni di massimo livello presenti sugli stessi)
  • alla fine del riempimento vanno chiusi in maniera definitiva.

Disposizioni generali :
  • Nei locali di lavoro è proibito mangiare, bere, fumare, truccarsi, portare le mani alla bocca o alle congiuntive.Al di fuori degli ambienti di lavoro tale proibizione rimane se non ci si è prima lavati le mani.
  • Negli ambienti di lavoro (ad es. nella stanza infermieri), deve essere apposta idonea cartellonistica relativa a quanto sopra.

PRECAUZIONI PER LA TRASMISSIONE PER VIA AEREA

In aggiunta alle PRECAUZIONI STANDARD le precauzioni per la trasmissione per via aerea devono essere utilizzate per le operazioni di assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni trasmessi da nuclei di goccioline aerodiffuse che possono rimanere sospesi e diffusi dalle correnti d’aria all’interno di una stanza o nel reparto. Esempi di malattie da considerare: TBC, Varicella, Morbillo.
  • collocare il paziente in una stanza singola (o assieme ad altri pazienti affetti dalla stessa patologia se non vi sono altre infezioni e non vi sono controindicazioni); ove disponibili, sono da preferire stanze con opportuno ricambio dell’aria ( da 6 a 12 ricambi ora) con assenza di ricircolo nelle aree circostanti dell’aria estratta (se non preventivamente trattata con filtri ad alta efficienza) possibilmente in pressione negativa rispetto alle aree circostanti
  • la porta della stanza deve rimanere chiusa
  • il paziente deve rimanere nella stanza
  • il personale di assistenza quando entra nella stanza deve indossare mascherina di protezione respiratoria di efficienza almeno FFP2; tale indicazione è assoluta in caso di pazienti affetti da TBC mentre non è necessaria nel caso gli operatori siano immuni da varicella e/o morbillo ed il paziente sia infetto da tali patogeni
  • limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali
  • qualora il paziente dovesse essere spostato dalla stanza fargli indossare una mascherina chirurgica
  • rendere noto agli operatori che dovranno trasportare o sottoporre a trattamenti il paziente della natura dei rischi

PRECAUZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO AEROSOL (GOCCIOLINE)

In aggiunta alle PRECAUZIONI STANDARD le precauzioni per la trasmissione attraverso aerosol (goccioline) devono essere utilizzate per le operazioni di assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni trasmessi da goccioline (di diametro superiore a 5 m m) che possono essere generati con lo starnuto, la tosse, la conversazione o alcune manovre. La diffusione di tali nuclei, in considerazione della loro granulometria, è limitata nello spazio. Esempi di malattie da considerare: malattia invasiva da Haemophilus influenza, Neisseria menigitidis, difterite faringea, pertosse, influenza, rosolia, etc.
  • collocare il paziente in una stanza singola (o assieme ad altri pazienti affetti dalla stessa patologia se non vi sono altre infezioni e non vi sono controindicazioni)
  • se non è possibile porre il paziente in una stanza singola mantenere una separazione spaziale di almeno un metro tra il paziente infetto e altri pazienti o visitatori
  • il personale di assistenza quando deve lavorare a meno di un metro di distanza dal paziente deve indossare mascherina di protezione
  • limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali
  • qualora il paziente dovesse essere spostato dalla stanza fargli indossare, se possibile, una mascherina chirurgica

PRECAUZIONI PER LA TRASMISSIONE DA CONTATTO

In aggiunta alle PRECAUZIONI STANDARD le precauzioni per la trasmissione da contatto devono essere utilizzate per le operazioni di assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni epidemiologicamente importanti che possono essere trasmessi attraverso il contatto diretto con il paziente (contatto con le mani o da cute a cute) o contatti indiretti con superfici ambientali contaminate o con oggetti usati per l’assistenza al paziente. Esempi di malattie da considerare: affezioni gastrointestinali significative, impetigine, ascessi di grandi dimensioni aperti, pediculosi, scabbia, etc.
  • collocare il paziente in una stanza singola (o assieme ad altri pazienti affetti dalla stessa patologia se non vi sono altre infezioni e non vi sono controindicazioni)
  • il personale di assistenza deve indossare i guanti protettivi ed il camice protettivo quando entra nella stanza
  • cambiarsi i guanti dopo operazioni con materiale infetto che può contenere alte concentrazioni di microrganismi (materiale fecale o essudato da ferite)
  • togliersi i guanti prima di lasciare l’ambiente del paziente e lavarsi le mani anche con un agente antimicrobico (vedi istruzioni sul lavaggio delle mani)
  • rimuovere il camice prima di lasciare la stanza del paziente
  • limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali
  • evitare l’uso di strumenti o attrezzature anche non critiche per l’assistenza per pazienti diversi.

Le informazioni su riportate sono in gran parte tratte da "Linee guida per le misure di isolamento in ospedale" ; Julia S. Gardner e Hospital Infection Control Practices Advisory Commitee; Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere vol 4 n.3 1997

USO DEI D.P.I. NELLE ATTIVITA’ POTENZIALMENTE A RISCHIO


  1. Mani non guantate

    E’ innanzitutto da richiamare l’attenzione sull’inutilità di indossare guanti, di qualunque tipo, per l’esecuzione di procedure che non comportino la probabilità di contatto diretto con sangue o altri liquidi biologici, materiale contaminato o con sostanze potenzialmente irritanti e/o sensibilizzanti, o infine con tossici in grado di penetrare attraverso la cute integra o lesa. Viceversa negli anni recenti è stato segnalato un "sovrauso" dei guanti da parte del personale sanitario anche per manovre che non comportano alcuna probabilità di contatto con i materiali sopra richiamati. E’ invece da ricordare che, ai fini della tutela della propria salute, è sufficiente lavare accuratamente le mani alla fine di attività di questo tipo.

    Alcuni esempi:
    trasporto documenti, distribuzione vassoi, distribuzione termometri, terapia per os, trasporto pazienti con carrozzina o letto, cambio flebo, rifacimento del letto vuoto, visita medica in genere

  2. Mani guantate
    Si raccomanda, ove possibile, l’uso di guanti non in lattice (vinile, PVC, polietilene o altro) per limitare la probabilità al verificarsi di allergie al lattice

Uso dei guanti pluriuso:
  • possono essere usati per lavori grossolani o la pulizia di strumenti
  • possono essere riutilizzati solo se integri cioè non sbucciati o forati.

Dopo l'uso:
  • lavare le mani ricoperte dai guanti con acqua e sapone e sciacquare accuratamente
  • sciacquare attentamente le mani ricoperte dai guanti in una soluzione disinfettante o di ipoclorito (1: 5 candeggina domestica)
  • sciacquare le mani ricoperte dai guanti in acqua corrente per eliminare il disinfettante
  • togliere i guanti, controllare che non siano forati ed appenderli per i polsi ad asciugare
  • lavare le mani.

PROTEZIONE OCCHI E MUCOSE


In generale oltre ai guanti ed alla divisa in tutte le procedure che possono comportare rischio di schizzi o protezione di particelle potenzialmente infette è necessario proteggere anche gli occhi e le mucose con mascherina ed occhiali e/o schermo protettivo (esempio di tali attività sono: intervento chirurgico, inserimento medicazione e rimozione di cateterismo venoso e centrale, puntura esplorativa/evacuativa, alcune endoscopie, intubazione ed aspirazione endotracheale, ecc.).
Relativamente alle procedure che rendono necessari la sterilità del campo di lavoro e quindi l’uso di D.P.I. sterili queste verranno stabilite dal personale sanitario responsabile.

PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI INCIDENTE OCCCUPAZIONALE CON POTENZIALE RISCHIO DI INFEZIONE


Le procedure vanno applicate a chiunque si punga o si ferisca con ago o tagliente contaminato da liquidi biologici e/o abbia subito una contaminazione delle mucose (occhi, naso, bocca) o della cute (non integra) con liquidi biologici. E’ necessario:
  1. se il paziente fonte di contaminazione è noto, gli si esegue prelievo ematico per la determinazione di HBV,HCV e HIV (per quest’ultimo esame è necessario il consenso del Paziente)
  2. se il Paziente fonte di contaminazione non è noto si segue direttamente quanto indicato al punto 3
  3. l'Operatore infortunato si deve recare agli ambulatori del Reparto Malattie Infettive (Ospedale di zona) al più presto portando, se disponibili, sia le provette del Paziente fonte di contaminazione, sia la documentazione relativa alla propria situazione vaccinale (epatite B, tetano)
  4. Presso gli ambulatori del Reparto Malattie infettive saranno eseguiti tutti gli accertamenti ed i provvedimenti del caso: medicazione, controllo ed aggiornamento dello stato vaccinale, eventuale profilassi specifica, notifica dell’incidente occupazionale all’INAIL e alla Direzione Sanitaria.
    N.B. Si sottolinea l’importanza che ha l’attenersi strettamente a queste indicazioni sia per gli eventuali provvedimenti di profilassi a tutela della salute dell’Operatore, sia per il monitoraggio degli incidenti occupazionali a fini epidemiologico-statistici, sia, infine, perché la notifica alla Direzione Sanitaria e all’INAIL costituiscono la documentazione inoppugnabile dell’avvenuto incidente in caso di futuri danni derivanti all’Operatore stesso a causa dell’incidente. 
  5. Si segue scrupolosamente il calendario del follow-up, con controlli a 3-6-12 mesi (sempre presso il P.S. del Reparto di Malattie Infettive).

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI (ai fini della protezione dell’operatore)


Quando è obbligatorio lavarsi le mani:
  • in caso di contatto accidentale con liquidi biologici
  • dopo essersi tolti i guanti
  • prima e dopo aver mangiato
  • dopo aver utilizzato i servizi igienici

è necessario inoltre lavarsi le mani prima di procedure invasive, prima del contatto con pazienti particolarmente suscettibili a rischio di infezioni, tra un contatto e l’altro tra pazienti diversi.

Corretta procedura di lavaggio (n.b. non si tratta di lavaggio antisettico/chirurgico):
  • togliere bracciali, anelli, orologio
  • insaponare la mani accuratamente (dita, palme, dorso, polsi, unghie) per almeno 10 secondi
  • sciacquare con acqua corrente in modo completo
  • solo in casi particolari (dopo imbrattamento con liquidi organici, in caso di lesione dei guanti in manovre a rischio o altro), dopo essersi lavati con il sapone e risciacquati, bagnare le mani con liquido antisettico in modo completo (dita, palme, dorso, polsi, unghie) per almeno 30 secondi
  • sciacquare con acqua corrente in modo completo
  • asciugarsi con carta a perdere
  • chiudere i rubinetti con la carta a perdere per asciugarsi se non presenti i dispositivi di azionamento a leva o a pedale.
L’uso di saponi ed in particolare di antisettici può provocare dermatiti. Per prevenire problemi irritativi, secchezza, screpolature:
  • usare quantità appropriate di saponi e antisettici
  • aver cura di sciacquare completamente le mani dopo sapone o antisettico
  • alternare gli antisettici disponibili
  • a fine giornata lavorativa usare creme protettive (emollienti)

Note:
  • non usare saponi in pezzi
  • non usare asciugamani in tessuto o comunque di uso promiscuo
  • preferibilmente non portare durante il lavoro anelli, braccialetti, orologi ecc.

PROCEDURE PER IL LAVAGGIO OCULARE IN CASO DI CONTAMINAZIONE OCCHI CON MATERIALE DI DERIVAZIONE BIOLOGICA


In seguito a contaminazione degli occhi con materiale di derivazione biologica, procedere nel più breve tempo al lavaggio oculare con soluzione fisiologica.
  • Nel frattempo, tenere la testa inclinata in avanti.
  • Non strofinare le palpebre, evitare l’ammiccamento delle medesime, tenendole aperte con due dita.
  • Chiedere la collaborazione di qualcuno.
  • Comprimere con l’angolo di una garza sterile l’orifizio del condotto lacrimale.
  • Rimuovere eventuali lenti a contatto.
  • Il lavaggio oculare deve essere effettuato facendo ruotare di lato la testa dell’interessato e facendo defluire il liquido di lavaggio (soluzione fisiologica) in modo che esso scorra dall’interno verso l’esterno dell’occhio.
  • Durante la manovra di lavaggio tenere sollevate ambedue le palpebre per favorire una completa detersione delle mucose oculari.
Recarsi agli ambulatori del Reparto Malattie Infettive secondo quanto indicato nelle Procedure da osservare in caso di incidente occupazionale con potenziale rischio di infezione .

Notificare sempre l’accaduto al coordinatore e/o al direttore del personale.


SOLLEVAMENTO CARICHI
E MOVIMENTAZIONE PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI


È importante tenere presente che i dischi intervertebrali che compongono la colonna vertebrale, ricevono continuamente sollecitazioni a seconda delle diverse posizioni che il corpo assume nel movimento, sia in stato di riposo che nel sollevamento o spostamento dei pesi. Ridurre il carico sulla colonna vertebrale e migliorare le condizioni di equilibrio è una delle attenzioni maggiori che si devono avere nel sollevare o spostare un peso o mobilizzare una persona (figure 1 e 2).

Per ridurre il carico sul disco intervertebrale e quindi preservarne la sua funzionalità è consigliabile:
  • tenere la schiena dritta;
  • porsi il più vicino possibile alla persona da sollevare;
  • piegare le gambe;
  • tenere i piedi distanti (migliorare la base di appoggio e disporsi nella direzione del movimento).
  • tenere nel corso del sollevamento una posizione costante della schiena e non inarcarla;
  • effettuare il sollevamento utiliz-zando lo sforzo delle gambe.

Le manovre che possono risultare più “a rischio” se non ben effet-tuate sono:

  • trasferire una persona dal letto;
  • trasferire una persona dalla carrozzina o dal WC;
  • trasferire una persona dalla vasca da bagno.

Le persone possono essere totalmente dipendenti e non essere in grado di collaborare agli spostamenti oppure parzialmente dipendenti e quindi essere in grado di collaborare agli spostamenti.
Nel caso si debbano assistere persone non collaboranti sono sconsigliate queste manovre:
  • afferrare la persona da assistere a letto da sotto le ascelle
  • spostare la persona da soli
  • farsi afferrare al collo dalla persona.

Nel caso le persone possano collaborare ai movimenti, invitiamoli a sfruttare le loro capacità residue aiutandosi con gli arti sani a compiere i movimenti che sono ancora in grado di effettuare.

 

COME POSIZIONARE UNA PERSONA NON COLLABORANTE NEL LETTO


Per spostare l’ammalato verso il cuscino effettuate la spinta con le gambe flesse e il busto proteso evitando flessioni e torsioni del busto (figura 3).

Per quanto riguarda la manovra di rotazione del paziente nel letto tenere un piede avanti e uno indietro, allargando la base di appoggio, flettendo le ginocchia e non la schiena (figura 4).

Potete appoggiare un ginocchio sul letto per effettuare le attività o i movimenti che richiedono di essere chinati.
 
 

COME TRASFERIRE UNA PERSONA NON COLLABORANTE DAL LETTO ALLA CARROZZINA


Piegate le ginocchia per sfruttare la forza delle gambe nel sollevamento e ponetevi con il corpo più vicino possibile alla persona da spostare. Appoggiate anche un ginocchio sul letto, in modo da ridurre il carico alla schiena; mantenete dritta la colonna e afferrate la persona come indicato nella figura 5. Sollevate l’ammalato mentre un’altra persona sostiene le gambe e ne accompagna lo spostamento. Per trasferire una persona dalla carrozzina al letto procedere come già indicato ma posizionare sul letto i piedi dell’ammalato prima di spostarlo (figura 5).

Piegate le ginocchia per sfruttare la forza delle gambe nel sollevamento e ponetevi con il corpo più vicino possibile alla persona da spostare. Appoggiate anche un ginocchio sul letto, in modo da ridurre il carico alla schiena; mantenete dritta la colonna e afferrate la persona come indicato nella figura 5. Sollevate l’ammalato mentre un’altra persona sostiene le gambe e ne accompagna lo spostamento. Per trasferire una persona dalla carrozzina al letto procedere come già indicato ma posizionare sul letto i piedi dell’ammalato prima di spostarlo (figura 5).
 

COME POSIZIONARE CORRETTAMENTE UNA PERSONA NON COLLABORANTE CHE È SCIVOLATA IN AVANTI


Una persona afferra l’ammalato e appoggia un ginocchio dietro lo schienale sollevandolo lievemente; un’altra tiene ferme le ginocchia dell’ammalato spingendolo verso lo schienale mentre viene sollevato (figura 6).
 

COME AIUTARE UNA PERSONA COLLABORANTE A SEDERSI SUL LETTO


Ponete un braccio sotto la spalla dell’ammalato, fate posizionare i piedi fuori dal bordo del letto. Contemporaneamente, aiutandovi con l’altro braccio, accompagnate il movimento del busto verso l’alto e quello delle gambe verso il basso (figura 7).
 

COME AIUTARE UNA PERSONA COLLABORANTE AD ALZARSI O SEDERSI


Mettetevi di fronte alla persona, invitatela a divaricare le gambe, ad appoggiare le braccia sulle vostre e inclinarsi lievemente in avanti. Ponete il vostro piede trasversalmente a quello dell’ammalato bloccandolo per evitare scivolamenti, ed in fine invitatelo ad alzarsi (figura 8).
 

COME ASSISTERE UNA PERSONA CON DIFFICOLTÀ A CAMMINARE AUTONOMAMENTE, MA IN GRADO DI REGGERSI DA SOLA


Ponetevi dietro alla persona in difficoltà, sorreggendola leggermente con le mani poste ai lati del torace (figura 9); oppure camminate davanti all’ammalato soste-nendolo e offrendo gli avambracci come appoggio (figura 10). La movimentazione di persone non autosufficienti può essere favorita dall’uso di numerosi ausili quali carrozzina, teli ad alto scorrimento, sollevatori e particolari ausili per l’igiene. Tali presidi possono integrarsi nell’assistenza a domicilio a seguito di un’attenta valutazione del livello di autonomia della persona e di un necessario addestramento al loro utilizzo da parte degli operatori sanitari. Anche una corretta gestione degli spazi e degli arredi domestici può favorire una adeguata mobilizzazione e il benessere della persona ammalata e dei suoi familiari. Segnaliamo l’importanza di assicurare il transito della carrozzina o del girello nei corridoi evitando di ingombrarli con mobili od altri oggetti; è utile rimuovere anche tappeti che possono favorire cadute accidentali. La disposizione dei mobili in tutte le stanze dovrebbe sempre per-mettere il transito di carrozzine o altri presidi utili per la deambulazione. Nel caso si debba assistere una persona costretta a letto, è preferibile trasferirla in un letto singolo (alto 70/90 cm), posizionato non a ridosso di un lato della stanza: l’accessibilità in entrambi i lati del letto facilita le operazioni di accudimento ed assistenza.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO MATERNITA'


La presente valutazione viene redatta in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 28 D.Lgs. 81/08 e art. 11 D.Lgs. 151/01.
L'obiettivo è quello di valutare i rischi per le lavoratrici in relazione ad un eventuale sta­to di gravidanza, onde favorirne l'allontanamento dalle lavorazioni a rischio esemplifica­te dall'art. 5 D.P.R. 1026/76 e allegati A, B e C D.Lgs. 151/01.
Qualora i risultati della suddetta valutazione rivelino un rischio per la sicurezza o per la salute delle lavoratrici e del nascituro, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporane­amente le condizioni o l'orario di lavoro.
Nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art. 7 D.Lgs. 151/01, commi 3-4-5, dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdi­zione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza ed ove necessario per un periodo di sette mesi dopo il parto (allattamento).
Pertanto, per ognuno dei suddetti gruppi omogenei di lavoratori, sono di seguito individuati i relativi rischi lavorativi ed indicato il periodo (gravidanza e/o allattamento) in cui è prescritto l'allontanamento dal rischio.



Tuttavia, vista la molteplicità di mansioni svolte e la varietà di situazioni possibili, il datore di lavoro si riserva sin da ora di valutare ogni singolo caso specifico.
Per quanto riguarda l'informazione alle lavoratrici, sarà distribuita la seguente nota informativa

In relazione agli obblighi relativi al D.Lgs 151/2001 che dispone una valutazione dei rischi in azienda per le Lavoratrici in Stato di Gravidanza:
Si invitano le lavoratrici a comunicare a mezzo certificazione medica l'eventuale stato di Gravidanza, onde poter dar seguito alle misure di protezione previste nella suddetta valu­tazione (copia della quale è stata consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Si­curezza).
Essendo infatti interdette alle lavoratrici in stato di gravidanza molte delle lavora­zioni ed attività presenti in azienda sarà disposto, tramite comunicazione all'Ispettorato del Lavoro il loro immediato allontanamento dal lavoro stesso o il ri­collocamento in mansioni non a rischio.