Cooperativa Sociale Il Cardine ONLUS - Contatti


Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA


art. 1 - Denominazione - Sede
E' costituita ai sensi della L. 381/1991 una Società Cooperativa Sociale denominata

"IL CARDINE Società Cooperativa Sociale"

con sede nel Comune di SIENA (SI), Località Renaccio, Via P. Franci numero 16.
La Cooperativa IL CARDINE è una O.N.L.US. e potrà altresì assumere la denominazione abbreviata di

"IL CARDINE Soc. Coop. Sociale".

La Cooperativa è una O.N.L.U.S ai sensi del D.L. n. 460/97, inoltre ad essa si applicano le disposizioni in materia di società in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
La Cooperativa ha formalmente costituito le unità territoriali di Rapolano T. Loc. Terme di San Giovanni c/o RSA Villa Paradiso (SI); Follonica GR) – Via Bovio n.21; (su delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
art. 2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO


art. 3 - Scopo
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e portatori di handicap fisici, psichici e/o sociali e si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, la loro integrazione con altri soggetti pubblici e/o privati, il rispetto della persona la democraticità interna ed esterna.
Operando secondo questi principi la Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata dell’azienda, alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni predisposti nel rispetto del principio di parità, trattamento sancito dall’art. 2516 c.c. dagli amministratori e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di terzi non soci.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
Pertanto, “Il Cardine” aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali.
La Cooperativa si propone anche di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
art. 4 - Oggetto
La società è riconducibile a quelle di tipo"A" secondo la vigente normativa e, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto di assumere la gestione temporanea o continuativa in conto proprio o per conto di terzi pubblici o privati dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali di cui all’art. 1 lettera a) della L. 381/1991 si citano a titolo esemplificativo :
  1. Attività di assistenza domiciliare integrata e non ad anziani e a portatori di handicap;
  2. Prestare assistenza qualificata in forma integrata (globale, medica, infermieristica, psicologica, sociale, assistenziale, tutelare, ecc.) presso strutture sanitarie, residenziali, semiresidenziali, RSA, case protette e/o case famiglia ecc.;
  3. Progettare, realizzare, organizzare e gestire in proprio e per conto terzi, Istituzioni pubbliche o soggetti privati: residenze sociali e/o sanitarie, fornendo assistenza globale e continuativa agli ospiti;
  4. Progettare realizzare, gestire in proprio o per conto delle Istituzioni pubbliche centri rivolti all’infanzia o di aggregazione giovanile, fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo e interrelazionale;
  5. Progettare, realizzare e gestire soggiorni per minori, anziani o altri soggetti, presso centri di vacanza, residenze e/o attività turistico-sociali, e promuovere attività di animazione e di terapia occupazionale per ogni fascia di utenza;
  6. Gestire asili nido, servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
  7. Attività di promozione e di rivendicazione dell’impegno delle Istituzioni a favore di soggetti deboli e/o svantaggiati;
  8. Progettare interventi di realizzazione, riorganizzazione e gestione di strutture residenziali, semiresidenziali anche predisponendo budget gestionali e piani di fattibilità;
  9. Organizzare e gestire servizi logistici, sul territorio per l’assistenza e il soccorso ed il soddisfacimento di bisogni di persone inferme; effettuare il trasporto di portatori di handicap.
  10. Servizi e centri di riabilitazione;
  11. Attività di riabilitazione e consulenza;
  12. Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità entro cui opera al fine di renderla consapevole all’attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;
  13. Progettazione e co-progettazione, realizzazione e gestione, in collaborazione con enti pubblici o privati, di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi;
  14. Partecipare ad ogni procedura di gara per l’affidamento di opere, forniture e servizi pubblici in campo socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
  15. Progettare, realizzare e gestire – in proprio e per conto terzi – servizi di mediazione linguistica-culturale, accoglienza, informazione, supporto amministrativo e sostegno socio-educativo, rivolti in particolare alle fasce più deboli dell’immigrazione straniera, come anziani, minori, donne e nuclei familiari ricongiunti.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività che si colleghi alle iniziative sopraindicate nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge.
La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro tra i propri soci e/o dipendenti; inoltre potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché ogni attività formativa ed educativa compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi fin da ora prevedendo che il ricavato dell’attività svolta, nell’ottica dello spirito mutualistico, sarà conferito alla cooperativa.
Tutte le attività verranno svolte secondo i principi di mutualità prevalente che la Cooperativa assume ai sensi di quanto previsto dall’art. 2512 del c.c.
Per il perseguimento e realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, la cooperativa a sua piena discrezione:
  1. può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile;
  2. può partecipare a gare di appalto pubbliche e private anche in A.T.I. con qualunque soggetto privato e o pubblico;
  3. può partecipare a procedure di project financing indette da amministrazioni pubbliche;
  4. può costituire e aderire a società miste a partecipazione pubblica anche ai sensi di quanto previsto dal T.U. degli Enti Locali Dlgs 322/2000 e successive modificazioni;
  5. può costituire e promuovere figure di “global service” in collaborazione prevalente e/o minoritaria di qualunque soggetto pubblico;
  6. limitatamente all’ambito dell’oggetto sociale può partecipare a tutte le procedure di contrattazione con la P.A. previste dalla Direttiva 2004/18/CEE e successive modifiche che ha coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi tra cui a titolo esemplificativo: il concorso di progettazione, le procedure di dialogo competitivo, gli appalti in house ecc.;
  7. aderire e partecipare a Enti e Organismi Economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, organizzare e sviluppare l’attività sociale;
  8. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della L. 31.1.1992 n. 59.
Per il soddisfacimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo e/o aderendo a consorzi e organizzazioni promossi dall’associazionismo cooperativo o altre forme associate liberamente promosse e costituite.
Potrà inoltre la Cooperativa promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione maggioritaria e/o di controllo nonché acquisire partecipazioni in società di capitale salvaguardando comunque lo scopo mutualistico prevalente ai sensi di quanto previsto dall’art. 2512 c.c. e nel rispetto dei principi di cui alla L. 381/1991.

SOCI


art. 5 - Numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente.
L’ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alla strategie imprenditoriali di medio e di lungo periodo.
Sono soci cooperatori coloro che:
  1. concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  2. partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione;
  4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali adeguandole e modulandole al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.
Possono essere ammessi a soci persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.
Possono essere ammessi a soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.
Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, o che svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
art. 6 - Procedura di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
  1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
  2. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
  3. impegno al versamento della tassa di ammissione prevista nel Regolamento Interno;
  4. impegno al versamento della quota sociale nella quantità indicata nello statuto e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.
I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:
  1. ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
  2. oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  3. estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
  4. certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.
Per regolamento la società può stabilire diversi e ulteriori requisiti e criteri di ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro il termine ordinatorio di centoventi giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo di comunicazione scritta ricevuta in mano e diventa efficace con l’iscrizione nel libro dei soci.
A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, lo stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 26.
Il Consiglio nel caso di diniego di ammissione deve motivare le ragioni del rifiuto entro centoventi giorni e la relativa delibera e comunicarla all’interessato. Per statuizione sociale è considerato fondato e non censurabile il diniego quando l’aspirante socio non riveste le condizioni per l’ammissione previste dalla legge o dall’atto costitutivo o dal regolamento, o altra delibera del Consiglio o perché le dimensioni dell’impresa o le condizioni di mercato sono tali da rendere sconsigliabile, al momento della richiesta di ammissione, l’aumento del numero di soci.
Nell’ipotesi di diniego di ammissione non motivato e nei casi previsti dalla legge l’aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima e successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte nell’ipotesi di diniego formalmente contestato dall’aspirante socio.
Fin da ora viene statuito che con delibera dell’Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l’ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.
art. 7 - Obblighi dei soci
I soci sono tenuti alla stretta osservanza del presente statuto, e a quella dei regolamenti interni approvati dai soci riuniti in assemblea nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa. In specie a titolo esemplificativo i soci sono obbligati:
  1. all’immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
  2. alla sottoscrizione del capitale sociale con il versamento delle quote di cui al precedente articolo 6;
  3. a versare, oltre l’importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
  4. a partecipare ad eventuali aumenti di capitale deliberati dall’assemblea e a versare quanto stabilito;
  5. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
  6. all’osservanza delle regole statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
art. 8 - Divieti
E’ fatto divieto ai soci cooperatori, dipendenti e soci speciali e sovventori, quando si tratti di persone fisiche, di iscriversi contemporaneamente o di essere già iscritti ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione che terrà conto nella decisione sia della tipologia del rapporto di lavoro nella cooperativa che delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro. E’ fatto divieto a tutti i tipi di soci della cooperativa e ai dipendenti di svolgere attività concorrenziale in qualunque forma e a qualsivoglia titolo con quello della cooperativa.
art. 9 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di richiedere e ottenerne estratti a proprie spese.
Quando, almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia unicamente presso gli uffici della cooperativa e alla presenza del personale designato dal Consiglio di Amministrazione.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
art. 10 - Soci speciali
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori da inserire in una categoria speciale in ragione dell’interesse della Cooperativa in rapporto:
  1. alla loro formazione o competenza professionale;
  2. al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Possono essere soci speciali della cooperativa i consulenti e i tecnici che collaborano con la cooperativa a qualsiasi tipo e che ne facciano richiesta.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può inoltre ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione del socio speciale, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, deve stabilire:
  1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;
  2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della Cooperativa;
  3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, che comunque non dovrà essere superiore a quanto previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa a costoro non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio senza ,però diritto di voto.
Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2545-bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 6.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 13.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE


La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
art. 11 - Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:
  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
  3. in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell’attività cooperativa, nel rassegnare le proprie dimissioni dovrà dare un preavviso pari, nelle modalità e nei termini, a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 46.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
art. 12 - Decadenza
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:
  1. interdetti o inabilitati o falliti;
  2. nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
  3. che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
  4. che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
  5. di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l’età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l’assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
art. 13 - Esclusione
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
  2. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
  3. che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
  4. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o che, senza autorizzazione del Consiglio sia iscritto a qualunque altro organismo sociale, ente, personalità giuridica, soggetto privato in concorrenza con la Cooperativa;
  5. che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’articolo 1455 del C.C.;
  6. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
  7. che abbia subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
  8. che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
  10. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
  11. che su valutazione del Consiglio, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all’interesse della cooperativa.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.
Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 46.
art. 15 - Liquidazione dei soci
I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.
art. 16 - Morte del socio
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.
art. 17 - Modalità liquidazione
I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l’anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI


art. 18 - Soci finanziatori
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
art. 19 - Conferimenti dei soci finanziatori
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 26 ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione e/o dal regolamento.
art. 20 - Trasferimento azioni dei soci finanziatori
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1 del c.c.
art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.
Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
art. 22 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui all’articolo 21. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all’articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.
Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
art 23 - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, anche destinando l’utile netto di bilancio a questo fine o anche secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992.
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità di attuazione delle procedure di programmazione di quanto contenuto nel presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.
art. 24 - Assemblea speciale dei soci finanziatori
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.
art. 25 - Altri strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI


art. 26 - Regolamento In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
art. 27 - Ristorni
L’assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del C.d.A, può deliberare l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento e quando questo non sia necessario al perseguimento delle strategie aziendali.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
  1. in forma liquida;
  2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitale;
  3. mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Tale regolamento disciplina, fra l’altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all’organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell’ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare la stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunziare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell’Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria.
In presenza di ragioni di mercato,produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo di tutto o in parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
In presenza di ragioni di mercato,produttive ed organizzative gravose per la cooperativa e nell’ipotesi di piani di investimento programmati per il raggiungimento degli scopi sociali prefissati dall’assemblea il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la ripartizione del ristorno a favore dei soci in un periodo successivo a quello di maturazione determinando altresì le modalità di ripartizione.
Ai soci cooperatori volontari spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO SOCIALE


art. 28 - Patrimonio
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
  1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
    • dalle quote, ciascuna di importo non inferiore a 26 (ventisei) euro e non superiore al limite massimo previsto dalla legge, che dovranno versare i soci cooperatori per un totale di 2.808 (duemilaottocentootto) euro ciascuno, nelle modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
    • dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 26;
    • dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 26, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
    • dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 26, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
  2. dalla tassa di ammissione versata dai soci;
  3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  4. dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
  5. dalla riserva straordinaria;
  6. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell’articolo 22;
  7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’ assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
art. 29 - Versamento delle quote dei soci cooperatori
Il versamento del capitale sociale potrà essere rateizzato in quote mensili nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
art. 30 - Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.
art. 31 - Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 27 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
  1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
  3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  5. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
  6. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 28.

ORGANI SOCIALI


art. 32 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale.
art. 33 - Modalità di convocazione
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
La convocazione sarà fatta mediante avviso da affiggersi nella sede sociale; altresì la suddetta convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata a mano o ricevuta di ritorno o comunicazione via fax, per email o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un terzo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.
art. 34 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria:
  1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all’articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all’articolo 21 e alla relativa delibera di emissione;
  3. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
  4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  5. delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 27 del presente statuto;
  6. delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
  7. delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 6;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
  2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
  3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
  4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.
art. 35 - Validità delle assemblee
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
art. 36 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.
art. 37 - Diritto di voto
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta.
Per i soci finanziatori si applica l’articolo 21 del presente statuto.
Per i soci speciali si applica l’articolo 10 del presente statuto.
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe con precisazione che i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere portatori.
I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372 c.c.
La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto al voto.
art. 38 - Verbali
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa.
L’assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.
art. 39 - Assemblee separate
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.
Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.
art. 40 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre consiglieri a un massimo di undici consiglieri.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione che conseguentemente ne prende atto riservandosi ogni decisione sulla sussistenza dei requisiti di legittimità e/o conflitto di interesse.
Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci,in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all’uopo da apposito regolamento elettorale.
I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.
Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. redigere bilanci consuntivi e preventivi;
  3. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
  5. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
  6. conferire procure e nominare - determinandone funzioni responsabilità e deleghe - il direttore generale e le direzioni dei singoli comparti operativi, che potranno confluire in un comitato di direzione aziendale;
  7. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  8. deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
  9. relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci;
  10. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea generale.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
art. 41 - Sostituzione degli amministratori
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del C.C.
art. 42 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Rilascia quietanza liberatoria per l’incasso di somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate alla Cooperativa ed effettua i versamenti relativi agli atti di gestione.
Può compiere tutte le operazioni bancarie di gestione e di attivazioni dei c/c nell’ambito degli affidamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori, accerta la stesura dei verbali nei libri sociali.
Vigila sugli adempimenti previsti dall’art. 2383 quarto comma del C.C. per la iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dell’art. 2400 terzo comma, per la iscrizione della nomina e la cessazione dei Sindaci.
Presiede le Assemblee generali e quelle separate della Cooperativa.
Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri societari.
Vigila sulla esecuzione delle delibere degli organi societari e adempie agli incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con espressa significazione che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuirgli formale potere di porre in essere tutti gli atti esecutivi necessari per il soddisfacimento di attività qualificabile anche come straordinaria amministrazione salvo l’ipotesi di sottoscrizione di titoli cambiari e impiego di capitali della cooperativa in operazioni ad alto rischio.
Il Presidente, previa delibera del C.d.A, può delegare alcune delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, salvo gli atti di ordinaria amministrazione che possono sempre essere delegati anche a dipendenti della cooperativa in virtù delle loro mansioni e competenze.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il vice presidente supplisce e surroga il Presidente nel caso di suo impedimento, assenza o specifico mandato del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente non può durare in carica per più di 9 esercizi consecutivi.
art. 43 - Il Direttore
Il Consiglio di Amministrazione deve nominare un direttore generale, esterno al consiglio stesso, determinandone le funzioni e le attribuzioni all’atto della nomina.
Non possono comunque essere delegati al D.G., i poteri riservati dalla legge agli amministratori.
art. 44 - Il Collegio Sindacale
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
art. 45 - Controllo contabile
Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
L’incarico dura per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
Sono incompatibili con questo incarico i soggetti indicati nell’art. 2409-quinquies, primo comma del C.C.
Nel caso di società di revisione tali disposizioni si applicano ai soci delle medesime e ai soggetti incaricati della revisione.
art. 46 - Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio previo parere del collegio sindacale da formalizzare entro 48 ore dalla comunicazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 7 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale di Siena.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 15 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Si applica il disposto dell’articolo 34 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


art. 47 - Scioglimento
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.
art. 48 - Devoluzione patrimonio
In caso di estinzione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.


DISPOSIZIONI GENERALI


art. 49 - Regolamenti interni
Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.
art. 50 - Clausole mutualistiche
Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 28, 31, 47 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.